
{"id":12092,"date":"2018-01-25T13:00:53","date_gmt":"2018-01-25T12:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=12092"},"modified":"2018-01-29T09:48:36","modified_gmt":"2018-01-29T08:48:36","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-il-giudice-puo-rivedere-la-valutazione-del-terreno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-il-giudice-puo-rivedere-la-valutazione-del-terreno\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare \u2013 informa &#8220;Il giudice pu\u00f2 rivedere la valutazione del terreno&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><em><u>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/u><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #0571b0; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Il giudice pu\u00f2 rivedere la valutazione del terreno<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\"><span style=\"color: #000000;\">Se il giudice tributario non ritiene fondata la valutazione del terreno da parte dell\u2019agenzia delle Entrate, pu\u00f2 rideterminare autonomamente la nuova stima dell\u2019area. A fornire questo chiarimento \u00e8 la Corte di cassazione con l\u2019ordinanza 1728 depositata ieri. L\u2019agenzia delle Entrate rettificava, ai fini dell\u2019imposta di registro, il valore dichiarato nella compravendita di un terreno. Il provvedimento veniva impugnato da tutte le parti coinvolte nell\u2019atto di trasferimento. La Ctp respingeva il ricorso, mentre il collegio di appello, adito dai contribuenti, annullava la pretesa ritenendo che la determinazione dell\u2019Ufficio fosse fondata sulla comparazioni di terreni in realt\u00e0 differenti, perch\u00e9 sebbene siti nella stessa zona di destinazione urbanistica, erano gi\u00e0 urbanizzati. L\u2019Agenzia ricorreva cos\u00ec in Cassazione avverso la sentenza della Ctr lamentando, in estrema sintesi, un\u2019errata interpretazione della norma, poich\u00e9 il giudice avrebbe dovuto sostituire la valutazione dell&#8217;ufficio considerando una percentuale dei costi di urbanizzazione. In sostanza secondo la tesi dell\u2019agenzia delle Entrate, una volta ritenuta infondata la pretesa dell\u2019Ufficio, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque individuare un valore venale da porre base della compravendita e quindi della rettifica. La Suprema corte ha innanzitutto rilevato che l\u2019amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova a sostegno del maggior valore, limitandosi a un confronto con altri terreni. Detto confronto per\u00f2 era stato ritenuto errato dal collegio di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimit\u00e0. Con riferimento poi alla doglianza dell\u2019Ufficio sulla necessit\u00e0 da parte della Ctr di stabilire un <em><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif';\">\u201cnuovo\u201d<\/span><\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\"> valore del terreno, la Cassazione ha fornito alcuni interessanti principi. Innanzitutto viene ricordato che il giudizio tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalit\u00e0 formale, ma di impugnazione-merito. Ne consegue che spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entit\u00e0 dei presupposti della pretesa. Tuttavia, la valutazione nel merito \u00e8 circoscritta all&#8217;atto impositivo impugnato poich\u00e9 il giudice non pu\u00f2 considerare elementi non dedotti dall&#8217;amministrazione finanziaria nell\u2019atto stesso. Egli, inoltre, \u00e8 comunque vincolato dalla regola generale sull&#8217;onere della prova, poich\u00e9 non pu\u00f2 ricercare autonomamente prove sostituendosi all\u2019amministrazione. Tale integrazione probatoria infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0, non \u00e8 ammessa per sopperire a carenze istruttorie delle parti in causa, altrimenti verrebbero sovvertiti i rispettivi oneri probatori. Ne consegue che le commissioni tributarie, in caso di errore o di difetto di prova, possono confermare o annullare l\u2019atto impositivo ma hanno anche il potere di modificare la stima operata dall&#8217;amministrazione. In tale ipotesi, il contribuente sar\u00e0 tenuto a rilevare l&#8217;eventuale inesattezza ed incongruit\u00e0 della valutazione svolta dal giudice. Nella specie, la Ctr aveva integralmente annullato l\u2019avviso di liquidazione poich\u00e9 aveva constatato che il prezzo di trasferimento dichiarato in atto fosse sostanzialmente coincidente con il valore venale attribuibile al terreno. La Cassazione infine ha rimarcato che l\u2019amministrazione finanziaria non pu\u00f2 modificare o integrare nel corso del contenzioso i presupposti della propria iniziale pretesa indicati nell&#8217;atto impugnato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><em>Commissione\u00a08 \u201cCondominio \u2013 Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/em><em>geom. Maurizio Verdi<br \/>\n<\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Il giudice pu\u00f2 rivedere la valutazione del terreno Se il giudice tributario non ritiene fondata la valutazione del terreno da parte dell\u2019agenzia delle Entrate, pu\u00f2 rideterminare autonomamente la nuova stima dell\u2019area. A fornire questo chiarimento \u00e8 la Corte di cassazione con l\u2019ordinanza 1728 depositata ieri. 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