
{"id":11566,"date":"2017-06-13T14:58:19","date_gmt":"2017-06-13T12:58:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=11566"},"modified":"2017-06-13T14:58:19","modified_gmt":"2017-06-13T12:58:19","slug":"com-4-sicurezza-cantieri-luoghi-di-lavoro-informa-con-quale-frequenza-il-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-deve-visitare-il-cantiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-4-sicurezza-cantieri-luoghi-di-lavoro-informa-con-quale-frequenza-il-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-deve-visitare-il-cantiere\/","title":{"rendered":"Com. 4  Sicurezza cantieri, luoghi di lavoro \u2013 informa: Con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere"},"content":{"rendered":"<p><em><u>LA COMMISSIONE\u00a04 &#8220;SICUREZZA CANTIERI, LUOGHI DI LAVORO\u201d INFORMA<\/u><\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>Con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Quante volte ci si \u00e8 chiesti, non avendolo precisato il legislatore, con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere sottoposto alla sua vigilanza e quando e in quale fase lo stesso deve comunque opportunamente garantire la sua presenza\u00a0 nello stesso. Un indirizzo preciso in tal senso viene fornito in questa sentenza dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un coordinatore per un incidente accaduto a un lavoratore, figlio del datore di lavoro dell\u2019impresa esecutrice, infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/rubriche-C-98\/imparare-dagli-errori-C-99\/imparare-dagli-errori-un-muletto-su-un-pavimento-instabile-AR-9749\/\">muletto<\/a>\u00a0utilizzato nelle operazioni di carico e scarico di materiali.<\/p>\n<p>E\u2019 importante, ha sostenuto la suprema Corte, che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si rechi in cantiere nella fase iniziale dei lavori al fine di verificare la rispondenza della organizzazione del cantiere stesso con le soluzioni progettuali previste nel piano di sicurezza e coordinamento. Anche se nel PSC non era previsto l\u2019uso del muletto, ha sostenuto la suprema Corte, se il coordinatore per la sicurezza si fosse recato in cantiere nei primi giorni dopo la sua installazione si sarebbe accorto della presenza dell\u2019attrezzatura e avrebbe dovuto provvedere ad intervenire ad adottare i provvedimenti di sua competenza e a modificare il PSC stesso.<\/p>\n<p><strong>Il caso, la condanna del Tribunale e il ricorso in Cassazione<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale ha condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla pena di 2000 euro di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Avverso la predetta pronuncia l&#8217;imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.<\/p>\n<p>Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il provvedimento impugnato non aveva motivato, circa la mancata coerenza del piano operativo di sicurezza col piano di sicurezza e coordinamento riguardo alle operazioni di scarico, carico e stoccaggio dei materiali. Secondo lo stesso, infatti, in realt\u00e0 vi sarebbe stata incoerenza solamente nel caso in cui il PSC e il POS avessero prescritto modalit\u00e0 operative in contrasto tra loro ovvero incompatibili. Con un secondo motivo il ricorrente ha fatto osservare. con riferimento alla presenza del muletto, di avere appreso la sua esistenza solamente nel pomeriggio dell\u2019incidente allorquando era stato informato dell&#8217;incidente occorso al figlio del titolare dell&#8217;impresa esecutrice mentre lo utilizzava nelle operazioni di carico e scarico. Con un terzo motivo lo stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva redatto il piano di sicurezza determinando l&#8217;area di carico e scarico, mentre l&#8217;incidente era avvenuto al di fuori del cantiere in zona quindi diversa e a sua insaputa per una autonoma scelta sia del giovane che di suo padre datore di lavoro. Con un quarto motivo, infine, il coordinatore ha fatto osservare che l&#8217;area di cantiere disegnata nel piano di sicurezza e coordinamento era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, mentre la scelta del titolare dell&#8217;impresa e del proprio figlio era stata nel senso di effettuare altrove le operazioni di carico e scarico.<\/p>\n<p><strong>Le decisioni della Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Secondo la stessa i motivi di censura, in realt\u00e0, sono apparsi tutti ruotare attorno al medesimo punto, ossia alla relazione tra l&#8217;attivit\u00e0 progettuale del ricorrente e la concreta operativit\u00e0 del cantiere. Da un lato, ha infatti sostenuto la stessa, non \u00e8 stata oggetto di impugnazione l\u2019affermazione fatta dal Tribunale in ordine alla lacunosit\u00e0 del piano operativo della sicurezza e dall&#8217;altro il piano di sicurezza e coordinamento avrebbe dovuto porre in essere tutto quanto necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, &#8220;tenendo in considerazione i mezzi in dotazione del cantiere secondo il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/tipologie-di-contenuto-C-6\/pos-psc-pss-C-67\/cantieri-edili-le-novita-dei-modelli-semplificati-di-pos-psc-AR-15555\/\">POS<\/a>, ma e soprattutto dell&#8217;evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute, accertandosi che le imprese esecutrici adeguassero i rispettivi piani operativi di sicurezza alle indicazioni inserite nel PSC&#8221;. D&#8217;altronde, ha fatto altres\u00ec rilevare la suprema Corte, &#8220;tra le indicazioni contenute all&#8217;interno del PSC, nella descrizione dell&#8217;allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, di cui nel POS non vi \u00e8 traccia&#8221; e al contempo nel POS redatto dall\u2019impresa esecutrice era stato previsto, per le fasi di scarico e stoccaggio del materiale, solamente l&#8217;utilizzo di un autocarro e di un autocarro con gru per cui \u00e8 apparsa coerente la decisione assunta dal Tribunale.<\/p>\n<p>Con riferimento poi all\u2019attivit\u00e0 del coordinatore la Sez. III ha fatto osservare che vero \u00e8 che la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n.\u00a0<a href=\"http:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14379:2015-12-03-15-28-15&amp;catid=17&amp;Itemid=138\">46991<\/a>\u00a0del 12\/11\/2015, Porter\u00e0 e altri, Rv. 265661), ma al riguardo, il provvedimento impugnato ha dato coerentemente conto che l&#8217;uso del muletto, a bordo del quale il figlio del datore di lavoro dell\u2019impresa aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato, non era stato estemporaneo, bens\u00ec necessario fin dall&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 di cantiere, che a dire dello stesso coordinatore era stato aperto da circa un mese per cui lo stesso, ove si fosse recato in cantiere per la verifica dell&#8217;andamento dei lavori, si sarebbe reso conto della sua presenza e avrebbe avuto tutto il tempo per intervenire. Al contrario, il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/rubriche-C-98\/sentenze-commentate-C-103\/la-vigilanza-del-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-AR-17039\/\">coordinatore<\/a>\u00a0non si era fatto vedere in cantiere \u00a0per almeno tre settimane dalla sua apertura e l\u2019incidente era avvenuto poco tempo dopo l&#8217;inizio dei lavori \u201cin un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l&#8217;attivit\u00e0 di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione\u201d.<\/p>\n<p>A cura dell\u2019ing. Gerardo Porreca &#8211; www.puntosicuro.it<\/p>\n<p><em>Commissione\u00a04 &#8220;Sicurezza cantieri, luoghi di lavoro\u201d<br \/>\n<\/em><em>geom. Giovanni Gibertini<br \/>\n<\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a04 &#8220;SICUREZZA CANTIERI, LUOGHI DI LAVORO\u201d INFORMA Con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere Quante volte ci si \u00e8 chiesti, non avendolo precisato il legislatore, con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve visitare il cantiere sottoposto alla sua vigilanza e quando e in quale&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[77],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11566"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11566"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11567,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11566\/revisions\/11567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}