
{"id":11255,"date":"2016-11-22T17:26:21","date_gmt":"2016-11-22T16:26:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=11255"},"modified":"2017-04-11T11:27:41","modified_gmt":"2017-04-11T09:27:41","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-5\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare \u2013 informa"},"content":{"rendered":"<p><em><u>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/u><\/em><\/p>\n<p><strong>Acconti d\u2019autunno: tanti, diversi e tutti in scadenza il 30 novembre<\/strong><\/p>\n<p>Occhio alla dichiarazione e mano alla calcolatrice: non pi\u00f9 tardi di mercoled\u00ec 30 novembre andr\u00e0 chiuso il capitolo degli acconti d\u2019imposta per il 2016; il sipario caler\u00e0 definitivamente a giugno 2017, con il saldo. Tra le scadenze fiscali, questa di fine mese, \u00e8 tra le pi\u00f9 affollate, riguardando pi\u00f9 imposte e quasi tutte le categorie di contribuenti. Naturalmente, a seconda del tributo e del tipo di contribuente, cambier\u00e0 la misura dell\u2019anticipo che, a differenza del primo, rateizzabile, dovr\u00e0 essere versato in un\u2019unica soluzione utilizzando il modello F24. Non si tratta di un adempimento <em>\u201cscontato\u201d<\/em>, tocca infatti solo a chi risulta debitore di una certa somma.<\/p>\n<p><strong>Acconti: misure e calcoli. <\/strong>Premesso che, per quest\u2019anno, la misura dell\u2019acconto \u00e8 fissata al 100% dell\u2019imposta dovuta per il 2015, sia dalle persone fisiche sia dalle societ\u00e0, in generale la sua determinazione avviene nel modo seguente. In ambito\u00a0Irpef, innanzitutto, il contribuente deve riprendere la propria dichiarazione Unico Pf 2016 e andare a leggere il risultato indicato al rigo RN34 (differenza), al netto delle detrazioni, dei crediti d\u2019imposta e delle ritenute subite. Se l\u2019imposta risulta inferiore a 51,65 euro, nulla \u00e8 dovuto (oltre al minimo risultato del rigo <em>\u201cdifferenza\u201d<\/em>, ricordiamo che, tra i motivi di esonero, ci sono anche altre situazioni, come quella dei contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2016, di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2015 o, ancora, dei falliti e degli eredi di contribuenti deceduti nell\u2019anno). Quando, invece, il dato numerico si posiziona tra 51,65 e 257,52 euro, il debito con l\u2019Erario si estingue tutto d\u2019un fiato il prossimo 30 novembre. Diverso il discorso in presenza di <em>\u201cpendenze\u201d<\/em> pari o superiori al limite indicato, dove il debito si assolve versando:<\/p>\n<ul>\n<li>Una prima quota, pari al 40% dell\u2019ammontare complessivo del dovuto, entro il 16 giugno, insieme al saldo del periodo precedente, ovvero nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%<\/li>\n<li>Una seconda parte, il restante 60%, entro mercoled\u00ec 30 novembre<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esistono, per\u00f2, situazioni per le quali l\u2019RN34 non fa fede, in quanto i contribuenti hanno dovuto rideterminare il reddito complessivo 2015 e, di conseguenza, l\u2019acconto 2016 (rigo RN62):<\/p>\n<ul>\n<li>Redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni (bench\u00e9 scontino una sostitutiva del 20%, vanno considerati per il calcolo dell\u2019acconto)<\/li>\n<li>Redditi da terreni (non si deve tener conto dell\u2019ulteriore rivalutazione del 10% sui terreni dei coltivatori diretti applicata per il 2015)<\/li>\n<li>Redditi da fabbricati (non vanno considerati i benefici relativi alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto)<\/li>\n<li>Redditi d\u2019impresa (va esclusa la deduzione forfettaria per i distributori di carburanti)<\/li>\n<li>Investimenti in beni materiali strumentali per i quali si \u00e8 fruito del maxi ammortamento (la maggiorazione va tenuta fuori dal conteggio)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono tenuti al versamento dell\u2019acconto Irpef, per l\u2019anno 2016, anche i contribuenti che percepiscono <em>\u201cper trasparenza\u201d<\/em> il reddito di societ\u00e0 di persone, semplici o di enti a esse equiparati. Il reddito di queste tipologie di societ\u00e0, infatti, \u00e8 imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili. Le compagini, dal canto loro, versano soltanto l\u2019Irap.<\/p>\n<p><strong>Sulla falsariga dell\u2019Irpef. <\/strong>All\u2019appuntamento di mercoled\u00ec 30 novembre, sono invitati anche i <em>\u201cnuovi minimi\u201d<\/em>, cio\u00e8 coloro che si avvalgono del regime agevolato per l\u2019imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 (articolo 27, comma 1, Dl 98\/2011) e i contribuenti <em>\u201cdi piccole dimensioni\u201d<\/em> che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190\/2014). Il dato di riferimento, per entrambi, \u00e8 quello del rigo LM42. La scadenza attrae anche altri tributi come l\u2019Ivie e l\u2019Ivafe, rispettivamente <em>\u201cimposta sul valore degli immobili situati all\u2019estero\u201d<\/em> (il cui quantum \u00e8 rintracciabile in RW7) e <em>\u201cimposta sulle attivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero\u201d<\/em> (vale l\u2019importo scritto in RW6).<\/p>\n<p><strong>E ora, le societ\u00e0. <\/strong>In casa\u00a0Ires\u00a0stesse regole, ma paletti diversi. L\u2019acconto 2016, fissato come detto nella misura del 100%, non va pagato se il dovuto non supera i 21 euro; si assolve tutto alla seconda scadenza quando l\u2019imposta non va oltre i 103 euro, in due rate nei casi di cifre superiori. In particolare, l\u2019imminente scadenza del 30 novembre riguarda le societ\u00e0 il cui periodo d\u2019imposta coincide con l\u2019anno solare, altrimenti il pagamento dell\u2019acconto deve essere effettuato entro l\u2019ultimo giorno dell\u2019undicesimo mese dell\u2019esercizio. Il rigo di riferimento di Unico Sc \u00e8 RN17, quello di Unico Enc RN28, ma, nell\u2019ipotesi di ricalcolo del dovuto, le somme da tener d\u2019occhio sono quelle indicate rispettivamente nei righi RS79 e RS16. Anche il secondo acconto\u00a0Irap\u00a02016 va calcolato in base alla dichiarazione per il 2015 e, precisamente, sull\u2019importo riportato in\u00a0IR21 del relativo modello, che diventa IS32 nell\u2019ipotesi di rideterminazione.\u00a0Ovviamente, l\u2019adempimento riguarda i contribuenti tenuti al pagamento Irpef e Ires, quando il debito supera i\u00a052 euro,\u00a0per le persone fisiche e i soci di societ\u00e0 di persone, e\u00a0i 21 euro,\u00a0per le societ\u00e0 di capitali e gli enti non commerciali.<\/p>\n<p><strong>Cambio di misura per la cedolare secca. <\/strong>RB12 \u00e8 lo spazio di Unico Pf riservato all\u2019anticipo della\u00a0cedolare secca, l\u2019imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l\u2019Irpef e sue addizionali, nonch\u00e9 l\u2019imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Per stabilire se l\u2019acconto \u00e8 dovuto, bisogna leggere la cifra riportata al rigo RB11, colonna 3: quando il debito risulta superiore a 52 euro, l\u2019acconto va versato ed \u00e8 pari al\u00a095%\u00a0dell\u2019importo complessivo. La percentuale cambia, rispetto all\u2019Irpef, ma modalit\u00e0 e termini di pagamento rimangono gli stessi.<\/p>\n<p><strong>Storico o previsionale. <\/strong>Quanto detto finora <em>\u201csi addice\u201d<\/em> alla determinazione dell\u2019acconto su base storica (l\u2019imposta presa come riferimento \u00e8 quella relativa ai redditi dell\u2019anno precedente). Tale procedura, se ritenuta insoddisfacente, pu\u00f2 essere comunque bypassata dai contribuenti che hanno o si aspettano un risultato economico inferiore, preferendo un calcolo presuntivo dell\u2019imposta netta dovuta per i redditi 2016. Il metodo previsionale pu\u00f2 esercitare sicuro fascino, ma sicuramente \u00e8 pi\u00f9 rischioso. Considerato, infatti, che tale metodo porta, in linea di massima, alla riduzione o all\u2019omissione dell\u2019anticipo, pu\u00f2 succedere di incappare in un errore e subire la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.<\/p>\n<p><strong>Una carrellata di codici tributo. <\/strong>L\u2019eventuale versamento della seconda rata (o dell\u2019acconto in unica soluzione) va effettuato tramite modello F24. Questi i principali codici tributo da indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>4034\u00a0\u2013 Irpef<\/li>\n<li>3813\u00a0\u2013 Irap (persone fisiche)<\/li>\n<li>1794\u00a0\u2013 imposta sostitutiva regime dei <em>\u201cnuovi minimi\u201d<\/em><\/li>\n<li>1791\u00a0\u2013 imposta sostitutiva regime forfetario<\/li>\n<li>4045\u00a0\u2013 Ivie<\/li>\n<li>4048\u00a0\u2013 Ivafe<\/li>\n<li>1841\u00a0\u2013 cedolare secca locazioni<\/li>\n<li>2002\u00a0\u2013 Ires<\/li>\n<li>3813\u00a0\u2013 Irap (societ\u00e0)<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Commissione\u00a08 \u201cCondominio \u2013 Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/em><em>geom. Maurizio Verdi<br \/>\n<\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Acconti d\u2019autunno: tanti, diversi e tutti in scadenza il 30 novembre Occhio alla dichiarazione e mano alla calcolatrice: non pi\u00f9 tardi di mercoled\u00ec 30 novembre andr\u00e0 chiuso il capitolo degli acconti d\u2019imposta per il 2016; il sipario caler\u00e0 definitivamente a giugno 2017, con il saldo. 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