
{"id":11253,"date":"2016-11-08T17:24:34","date_gmt":"2016-11-08T16:24:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=11253"},"modified":"2017-04-11T11:25:53","modified_gmt":"2017-04-11T09:25:53","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-4\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare \u2013 informa"},"content":{"rendered":"<p><em><u>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/u><\/em><\/p>\n<p><strong>Lavori condominiali. <\/strong>Il direttore delle Entrate ha poi preso in esame altre agevolazioni contenute nel Ddl di bilancio 2017, in particolare i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia,\u00a0<em>in primis\u00a0<\/em>quelli antisismici. Si tratta non solo di una proroga di quanto gi\u00e0 previsto dalle norme vigenti ma, in molti casi, di un vero e proprio rafforzamento delle detrazioni, anche attraverso la possibilit\u00e0 di cederle sotto forma di credito d\u2019imposta. Inoltre, in continuit\u00e0 con quanto previsto dalle norme in vigore fino al 2016, vengono equiparati ai lavori condominiali quelli che riguardano l\u2019intero edificio anche se realizzati sulle parti di propriet\u00e0 dei singoli condomini (ad esempio, vengono sostituiti gli infissi di tutte le case). Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici sono prorogati di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021; quelli che interessano le singole unit\u00e0 abitative, invece, fino al 31 dicembre 2017. In materia di risparmio energetico, la detrazione \u00e8 confermata al 65% per gli interventi su singole unit\u00e0 abitative e parti condominiali; in quest\u2019ultimo caso, per\u00f2, il bonus passa:<\/p>\n<ul>\n<li>al 70%, se gli interventi che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio producono un risparmio energetico pi\u00f9 significativo<\/li>\n<li>al 75%, se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale e estiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per queste tipologie di lavori, il limite di spesa agevolabile \u00e8 fissato in 40mila euro moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio. Proseguendo nel suo intervento, la numero uno delle Entrate ha evidenziato come il Ddl di bilancio rafforza le agevolazioni fiscali per quanti adottano misure antisismiche per le parti comuni di edifici condominiali. Infatti, non solo viene confermata la misura potenziata (al 65%) della detrazione gi\u00e0 prevista fino al 31 dicembre 2016, ma ne \u00e8 prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, consentendone la ripartizione in cinque quote annuali invece delle <em>\u201csolite\u201d<\/em> dieci. Inoltre, a partire dal 2017 il beneficio si applica anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 (non pi\u00f9 solo la 1 la 2) ed \u00e8 esteso a tutti gli immobili abitativi e produttivi. La misura della detrazione \u00e8 incrementata:<\/p>\n<ul>\n<li>al 70% (ovvero al 75%, in caso di lavori condominiali), se gli interventi comportano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore<\/li>\n<li>all\u201980% (ovvero al 85%, in caso di lavori condominiali), se dall\u2019intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il tetto massimo agevolabile \u00e8 pari a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari dell\u2019edificio. Per consentire l\u2019accesso agli incentivi al maggior numero possibile di cittadini \u00e8 previsto che la fruizione del beneficio fiscale pu\u00f2 avvenire mediante la cessione, sotto forma di credito d\u2019imposta, della detrazione spettante. Tale opportunit\u00e0 era gi\u00e0 stata concessa dalla Stabilit\u00e0 2016 ai contribuenti ricadenti nella \u201c<em>no tax area<\/em>\u201d: potevano cedere il bonus all\u2019impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, che poi lo sfruttavano in compensazione. Nella nuova versione, sar\u00e0 pi\u00f9 facile sia per il cedente che per il cessionario avvalersi di questa misura: il cedente potr\u00e0 anche non trovarsi nella\u00a0<em>no tax area<\/em>\u00a0e destinare il credito a un soggetto diverso dai fornitori; il cessionario potr\u00e0, a sua volta, cederlo ad altri soggetti privati, oltre che utilizzarlo in compensazione.<\/p>\n<p><strong>Premi di risultato e welfare aziendale. <\/strong>Il Ddl di bilancio amplia la platea dei lavoratori ammessi al regime agevolato (imposta sostitutiva del 10%) per i premi di risultato, incrementa l\u2019entit\u00e0 degli stessi premi agevolabili e incentiva il ricorso al welfare aziendale. Dal 2017, infatti, possono beneficiare dell\u2019agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80mila euro, mentre l\u2019importo del premio di produttivit\u00e0 agevolabile \u00e8 elevato da 2mila a 3mila euro ovvero, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell\u2019organizzazione aziendale, da 2.500 a 4mila euro. Per quanto riguarda il\u00a0<em>welfare aziendale<\/em>, nel solco tracciato dalla legge di stabilit\u00e0 2016 che ha riconosciuto al lavoratore la facolt\u00e0 di convertire il premio di risultato agevolabile con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il Ddl in esame estende tale possibilit\u00e0 all\u2019utilizzo di autovetture aziendali, alla locazione di fabbricati e alla concessione di prestiti a tassi agevolati. Inoltre, per prestazioni di particolare rilevanza sociale (assistenza sanitaria, previdenza complementare, azionariato diffuso), non si tiene conto dei limiti ordinariamente previsti per l\u2019esclusione dal reddito di tali benefit (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare, 3.615,20 per i contributi alle casse di assistenza sanitaria, 2.065,83 per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).<\/p>\n<p><strong>Regime opzionale per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia. <\/strong>L\u2019ultimo argomento trattato dal direttore \u00e8 l\u2019opzione, esercitabile dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e valida per quindici anni, per l\u2019imposta sostitutiva sui redditi prodotti all\u2019estero. La scelta consente di assoggettare a tassazione ordinaria i soli redditi prodotti nel nostro Paese, mentre quelli di fonte estera saranno assoggettati a un\u2019imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui; per ogni familiare che esercita la stessa opzione, l\u2019imposta \u00e8 dovuta nella misura ridotta di 25mila euro.<\/p>\n<p><em>Commissione\u00a08 \u201cCondominio \u2013 Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/em><em>geom. Maurizio Verdi<br \/>\n<\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Lavori condominiali. Il direttore delle Entrate ha poi preso in esame altre agevolazioni contenute nel Ddl di bilancio 2017, in particolare i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia,\u00a0in primis\u00a0quelli antisismici. 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