
{"id":10691,"date":"2016-07-29T12:55:12","date_gmt":"2016-07-29T10:55:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=10691"},"modified":"2016-10-13T12:56:35","modified_gmt":"2016-10-13T10:56:35","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-per-il-leasing-risoluzione-con-piu-certezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-per-il-leasing-risoluzione-con-piu-certezza\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare \u2013 informa &#8220;Per il leasing risoluzione con pi\u00f9 certezza&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><em><u><span style=\"color: #676767;\">LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/span><\/u><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #1e8d89; font-family: 'Helvetica','sans-serif';\">Per il leasing risoluzione con pi\u00f9 certezza<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif';\"><span style=\"color: #000000;\">Il leasing, per effetto del Ddl concorrenza (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra i contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, \u00e8 stato l\u2019esempio principe della categoria dei contratti atipici. Il Ddl, oltre a fornirne una rilevante regolamentazione (per risolvere controversie interpretative che affaticano la gestione dei contratti in default e le aule giudiziarie), ne offre anzitutto la definizione. Per \u201clocazione finanziaria\u201d dunque si intende il contratto con il quale la banca o l\u2019intermediario finanziario iscritto nell\u2019albo dell\u2019articolo 106 Tub (e, quindi, non da operatori non finanziari), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell\u2019utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l\u2019utilizzatore ha diritto di acquistare la propriet\u00e0 del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l\u2019obbligo di restituirlo. Dopo aver dato questa nozione di leasing, il Ddl definisce anche il concetto di \u00abgrave inadempimento\u00bb, e cio\u00e8 il presupposto in base al quale il soggetto concedente pu\u00f2 invocare la risoluzione del contratto (fermo restando che per il leasing abitativo resta fermo che il grave inadempimento si ha solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate): per grave inadempimento dell\u2019utilizzatore si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Questa definizione \u00e8 importante perch\u00e9 affida la questione della rilevazione del presupposto della risoluzione del contratto a un criterio matematico e la sottrae a valutazioni discrezionale. Una volta risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed, evidentemente, lo pone in vendita; all\u2019utilizzatore spetta quanto ricavato dalla vendita, dedotta la somma pari all\u2019ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l\u2019esercizio dell\u2019opzione finale di acquisto, nonch\u00e9 le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Viceversa, se con la vendita il concedente non percepisce un importo pari a quanto gli spetta, conserva, per l\u2019eccedenza, un credito verso l\u2019utilizzatore. Questa regolamentazione, dunque, chiude una volta per tutte la discussione se alla risoluzione del contratto di leasing debbano applicarsi i principi dell\u2019articolo 1526 del Codice civile o quelli dell\u2019articolo 72-quater della legge fallimentare, compiendo una decisa scelta in quest\u2019ultimo senso. La vendita deve essere effettuata secondo criteri di celerit\u00e0, trasparenza e pubblicit\u00e0 adottando modalit\u00e0 tali da consentire l\u2019individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell\u2019utilizzatore. La vendita, inoltre, va effettuata a condizioni di mercato, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non \u00e8 possibile far riferimento a questi valori, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all\u2019utilizzatore, che pu\u00f2 esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #676767;\">Commissione\u00a08 \u201cCondominio \u2013 Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/span><span style=\"color: #676767;\">geom. Maurizio Verdi<br \/>\n<\/span><\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Per il leasing risoluzione con pi\u00f9 certezza Il leasing, per effetto del Ddl concorrenza (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra i contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, \u00e8 stato l\u2019esempio principe della categoria dei contratti atipici. 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