
{"id":10677,"date":"2016-10-04T12:31:56","date_gmt":"2016-10-04T10:31:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=10677"},"modified":"2016-10-13T12:34:45","modified_gmt":"2016-10-13T10:34:45","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-contabilizzatori-alla-prova-del-50","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa-contabilizzatori-alla-prova-del-50\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare \u2013 informa &#8220;Contabilizzatori alla prova del 50%&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><em><u><span style=\"color: #676767;\">LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/span><\/u><\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #1e8d89; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Contabilizzatori alla prova del 50%<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\"><span style=\"color: #000000;\">La scadenza del 15 ottobre si avvicina: quel giorno, in quasi tutta l\u2019Italia del Centro-Nord, sar\u00e0 possibile avviare gl impianti di riscaldamento centralizzati. In questo contesto si inserisce, per\u00f2, l\u2019obbligo (il cui termine \u00e8 il 31 dicembre 2016) di installare contatori di fornitura, sottocontatori e contabilizzatori, a seconda della situazione. Il problema \u00e8 che le ultime modifiche al Dlgs 102\/2014, che fissava le regole al riguardo, sono state apportate molto a ridosso della scadenza, con il Dlgs 141\/2016, in vigore dal 26 luglio 2016. Ecco, in sintesi, il riassunto degli obblighi.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Contatori e sotto-contatori. <\/span><\/strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio siano effettuati tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, \u00e8 obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l&#8217;installazione di un contatore di fornitura (peraltro gi\u00e0 presente in molti casi) in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell&#8217;edificio. Per le stesse tipologie impiantistiche di cui sopra, e sempre entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare, deve essere installato un \u00absotto-contatore\u00bb per ogni unit\u00e0 immobiliare, adatto a misurarne il consumo energetico. Per evidenti problemi tecnici, tale disposizione non \u00e8 possibile negli edifici preesistenti con distribuzione cosiddetta \u201ca colonna\u201d in quanto su una stessa colonna sono allacciati apparecchi ricadenti su unit\u00e0 immobiliari poste su piani diversi dell&#8217;edificio. Di fatto la norma specifica che \u00abeventuali casi di\u00a0impossibilit\u00e0 tecnica\u00bb per l&#8217;installazione dei sistemi di contabilizzazione o di\u00a0inefficienza in termini di costi\u00a0e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati nell&#8217;apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Contabilizzatori individuali. <\/span><\/strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Nei casi in cui l&#8217;uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorre , a cura dei proprietari delle singole unit\u00e0 immobiliari , all&#8217;installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante (come il calorifero) all&#8217;interno delle unit\u00e0 immobiliari, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l&#8217;installazione di tali sistemi non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. Per stabilire l\u2019efficienza economica si fa un confronto tra il denaro speso per realizzare l&#8217;installazione e gestione dei ripartitori (manutenzione, lettura eccetera) e quello risparmiato, calcolando una vita utile dei dispostivi che, mediamente, si assume in 10 anni.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">La ripartizione spese. <\/span><\/strong><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10pt;\">A prescindere dal sistema di contabilizzazione del calore, occorre sempre tenere conto delle \u201cperdite di sistema\u201ddovute a generazione, distribuzione, regolazione ed emissione. Il consumo stagionale \u00e8 quindi dato da due termini: \u00abvolontario\u00bb della singola unit\u00e0 immobiliare e \u00abinvolontario\u00bb, o meglio perdita di sistema. Il consumo \u00abvolontario\u00bb potr\u00e0 essere ricavato dalla lettura \/ registrazione dei dispositivi installati (sotto-contatore o ripartitori sui radiatori), mentre quello \u00abinvolontario\u00bb, in via presunta potr\u00e0 essere calcolato, tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi sopra elencati e poi, a consuntivo, ricavato dalla differenza tra la lettura del contatore di centrale e la somma delle letture dei sotto-contatori oppure delle indicazioni dei dispositivi installati nei radiatori. Il Dlgs 141\/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese che si basa, semplificando, sui consumi effettivi. Tuttavia, precisa che, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unit\u00e0 immobiliari superiori al 50% (ma non \u00e8 chiaro come calcolare), \u00e8 possibile suddividere l&#8217;importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Il restante 30% pu\u00f2 essere ripartito, a titolo semplificativo e non esaustivo (dice la norma in modo un po\u2019 vago), secondo i millesimi, i metri quadrati, o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.\u00a0Per la prima stagione termica\u00a0successiva all&#8217;installazione dei dispositivi la suddivisione pu\u00f2 anche essere fatta in base\u00a0ai soli millesimi\u00a0di propriet\u00e0. In ogni caso, le nuove modalit\u00e0 di ripartizione sono facoltative nei condom\u00ecni dove, al 26 luglio 2016, si fosse gi\u00e0 provveduto a installare i dispositivi e a suddividere le spese. <\/span><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #676767;\">Commissione\u00a08 \u201cCondominio \u2013 Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/span><span style=\"color: #676767;\">geom. Maurizio Verdi<br \/>\n<\/span><\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO \u2013 FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Contabilizzatori alla prova del 50% La scadenza del 15 ottobre si avvicina: quel giorno, in quasi tutta l\u2019Italia del Centro-Nord, sar\u00e0 possibile avviare gl impianti di riscaldamento centralizzati. 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