
{"id":10184,"date":"2016-04-29T16:48:15","date_gmt":"2016-04-29T14:48:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/?p=10184"},"modified":"2016-04-29T16:55:43","modified_gmt":"2016-04-29T14:55:43","slug":"com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/com-8-condominio-fisco-immobiliare-informa\/","title":{"rendered":"Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare &#8211; informa"},"content":{"rendered":"<p><em><u><span style=\"color: #676767;\">LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO &#8211; FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA<\/span><\/u><\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Helvetica','sans-serif';\"><span style=\"color: #000000;\">Ulteriore inversione della giurisprudenza di legittimit\u00e0 sull\u2019onere del compratore di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune in cui \u00e8 ubicata l\u2019abitazione acquistata con l\u2019agevolazione <em>\u201cprima casa\u201d<\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\">: dopo che la sentenza della Cassazione n. 2616 del 10 febbraio 2016 aveva negato il beneficio fiscale al contribuente che non fosse riuscito a trasferire la sua residenza per ragioni di <\/span><em><span style=\"color: #000000;\">\u00abforza maggiore\u00bb<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">, la sentenza n. 8351 del 27 aprile, in aperto contrasto con la precedente, riconosce invece l\u2019adducibilit\u00e0 della forza maggiore come esimente rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per mancato trasferimento della residenza del contribuente acquirente. Nel caso della sentenza n. 8351 si trattava, in particolare, di un trasferimento di residenza impedito dall\u2019esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria (necessit\u00e0 di rifacimento del tetto e della scala condominiale). La normativa sull\u2019agevolazione per l\u2019acquisto della prima casa consente al contribuente che non abbia residenza nel Comune ove \u00e8 ubicata l\u2019abitazione oggetto di acquisto agevolato, di trasferire la sua residenza in questo Comune entro 18 mesi dalla data in cui stipula il contratto di acquisto. L\u2019infruttuoso decorso del diciottesimo mese genera recupero dell\u2019imposta ordinaria e applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l\u2019imposta ordinaria e l\u2019imposta agevolata (risoluzione n. 105\/E del 2011; Cassazione nn. 10807\/2012, 18378\/2012, 15959\/2013). Si \u00e8 dunque posto spesso, nella concreta realt\u00e0 quotidiana, il tema se il contribuente potesse esimersi dall\u2019irrogazione della sanzione (Cassazione n. 2552\/2003) o, addirittura, dal recupero dell\u2019imposta ordinaria (risoluzione n. 35\/E del 2002) al ricorrere di un evento di forza maggiore impediente il trasferimento della residenza: molto noto fu il caso del terremoto in Umbria, nel quale l\u2019amministrazione riconobbe la ricorrenza della forza maggiore per il fatto che il contribuente in questione non riusc\u00ec a trasferire la propria residenza nel Comune terremotato a causa del lesionamento di una grande quantit\u00e0 di edifici (risoluzione n. 35\/E del 2002); e anche successivamente l\u2019agenzia delle Entrate si \u00e8 dimostrata disponibile a valutare la ricorrenza della forza maggiore (risoluzione n. 140\/E del 2008) in presenza di un evento, successivo al contratto di acquisto, imprevedibile per il contribuente e non dipendente dal suo comportamento (nel caso specifico si trattava della presenza di infiltrazioni d\u2019acqua che rendevano inabitabile la casa acquistata con l\u2019agevolazione). Dal canto suo la giurisprudenza, ovviamente orientata volta per volta dalla specificit\u00e0 del caso concreto, ha affrontato la questione sia in sede di merito che in sede di legittimit\u00e0, offrendo decisioni variamente motivate. In particolare, la Cassazione ha ritenuto in numerose occasioni la ricorrenza del caso di forza maggiore, teorizzandolo come l\u2019evento sopravvenuto al contratto, non fronteggiabile dal contribuente, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente stesso (si veda ad esempio Cassazione n. 1392\/2010). Con la sentenza n. 2616 la Cassazione pareva dunque aver messo la pietra tombale sulla riconoscibilit\u00e0 della forza maggiore, dettando il principio in base al quale il trasferimento deve essere esercitato nel prescritto termine di decadenza, <\/span><em><span style=\"color: #000000;\">\u00absul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all\u2019acquirente\u00bb<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">. Con la sentenza 8351 la Cassazione torna pertanto sui suoi passi ammettendo la scusabilit\u00e0 del mancato trasferimento di residenza.<\/span><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #676767;\">Commissione\u00a08 \u201cCondominio &#8211; Fisco Immobiliare\u201d<br \/>\n<\/span><\/em>Collegio e Associazione Geometri<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><br \/>\ndella Provincia di Reggio Emilia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA COMMISSIONE\u00a08 \u201cCONDOMINIO &#8211; FISCO IMMOBILIARE\u201d INFORMA Ulteriore inversione della giurisprudenza di legittimit\u00e0 sull\u2019onere del compratore di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune in cui \u00e8 ubicata l\u2019abitazione acquistata con l\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d: dopo che la sentenza della Cassazione n. 2616 del 10 febbraio 2016 aveva negato il beneficio fiscale al contribuente che non fosse&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[77],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10184"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10184"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10184\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10190,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10184\/revisions\/10190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.geometrire.it\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}